Il §2(2) Nr. 11 LkSG vieta l'assunzione o l'impiego di forze di sicurezza laddove, a causa della mancanza di istruzioni o controllo, il loro utilizzo comporti violazioni dei diritti umani come tortura, danni alla vita o all'integrità fisica, o limitazioni alla libertà di associazione.
LkSG §2(2) Nr. 11